|
News
09/11/2011
ESERCIZIO ABUSIVO DELL'AUTOTRASPORTO
Art. 26 (legge 6.6.1974, n. 298)
Chiunque esercita l'attivitā di cui all'art. 1 senza essere iscritto nell'albo, ovvero continua ad esercvitare l'attivitā durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la concellazione dall'albo, č punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.65,00 a euro 12.394,00.
Omississ..
Chiunque affidata l'effettuazione di un autotrasporto di cose per conto terzi a chi esercita abusivamente l'attivitā di cui all'art. 1 o ai soggetti di cui all'art. 46 della presente legge, č punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549,00 a euro 9.296,00.
Le news in archivio:
01/11/2011 - OBBLIGO A BORDO DI CATENE DA NEVE
|
|
|